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Piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

Con la legge 01 dicembre 2018, n. 132, che ha apportato modifiche e convertito in legge il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, è stato introdotto l’obbligo di elaborare un piano di emergenza per gli impianti di trattamento dei rifiuti, assolutamente a prescindere dal regime autorizzativo e dalle caratteristiche o dimensione degli impianti. L’obbligo è posto in capo ai gestori di tutti gli impianti di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti.

Inserito tra altri argomenti disparati e avulsi, l’art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. In base a questa disposizione i gestori di questi impianti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di: predisporre un piano di emergenza interna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 4 marzo 2019, trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna.
Di conseguenza il Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
Il piano di emergenza interna da sviluppare entro il 4/3/2019 ha lo scopo di:

  1. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  2. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Poiché, però, il tempo dato è molto limitato (4/3/2019), è possibile che non giungano chiarimenti per tempo. In tal caso è possibile fornire alcune indicazioni preliminari:

  1. - Il gestore di un impianto di stoccaggio o lavorazione dei rifiuti redige un PEI entro il 4/3/2019
  2. - L’obbligo non si applica alle discariche
  3. - Il PEI contiene almeno l’indicazione dell’organizzazione della gestione emergenze, dell’organizzazione della comunicazione emergenze, degli scenari incidentali prevedibili e delle misure per affrontarli (schede di intervento)
  4. - Gli scenari credibili saranno quelli che possono dar luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente all’interno o all’esterno del sito
  5. - Occorre mettere in atto un’organizzazione che permetta di riesaminare, sperimentare e aggiornare il PEI con la consultazione del personale interno e delle imprese subappaltatrici a lungo termine, con periodicità almeno triennale
  6. - Occorre trasmettere alla Prefettura, indicativamente entro il 4/3/2019 o immediatamente dopo copia del PEI redatto, oppure un estratto da cui emergano l’organizzazione aziendale e gli scenari incidentali previsti.

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