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Modifiche al D.Lgs. 81/08 recepite nel Decreto 146/2021

La PRINCIPALE NOVITA’ prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale scatterà in tutti i casi di “gravi violazioni di prevenzione” – senza necessità che l’azienda sia recidiva, come avviene oggi – e quando venga riscontrato “almeno il 10%” di lavoratori in nero sul luogo di lavoro, contro il 20% attuale (Sotto la soglia del 10% continueranno ovviamente ad applicarsi le sanzioni pecuniarie, crescenti al crescere dell’anzianità lavorativa dei dipendenti in nero. Per tutto il periodo di sospensione l’azienda non potrà contrattare con la pubblica amministrazione).

Le gravi violazioni di prevenzione che comporteranno automaticamente la sospensione delle attività sono individuate all’allegato I:

  • Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
    • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
    • Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione;
    • Mancata formazione ed addestramento;
    • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
    • Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
    • Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
    • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione
    • Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione
  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
    • Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
    • Mancanza di protezioni verso il vuoto
  • Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
  • Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
    • Lavori in prossimità di linee elettriche
    • Presenza di conduttori nudi in tensione
    • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  • Violazioni che espongono al rischio d’amianto:
    • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Il provvedimento di sospensione dell’attività sarà revocato solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori in nero, il ripristino delle condizioni di sicurezza.

CON

il pagamento di una somma aggiuntiva che sale da 2.500 a 5mila euro se i lavoratori irregolari sono più di cinque e ulteriori somme aggiuntive se vengono riscontrate specifiche violazioni, quelle che più di frequente sfociano in incidenti mortali.

Tutte le somme aggiuntive sono raddoppiate se nei cinque anni precedenti la stessa impresa è già stata sospesa per violazioni. Gli introiti derivanti dalle sanzioni andranno a integrare un apposito capitolo di bilancio dell’Ispettorato, per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Chi non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi se ha violato la normativa su salute e sicurezza e con l’arresto da tre a sei mesi o un‘ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di lavoro nero.

Inoltre passando da 1000 a 6000 unità la dotazione di organico degli Enti di controllo.

Europrogetti può supportarvi nella verifica del rispetto degli adempimenti, per qualsiasi informazione contattateci senza impegno scrivendo una email a: s.scendrate@europrogetti.eu